Carissimi,
anche la nostra comunità ha cercato di vivere il cammino sinodale di questi anni. Con la chiesa italiana ci siamo posti la domanda su come possiamo annunciare ed essere testimoni più trasparenti del Vangelo nel cuore dell’umanità? Ci siamo accorti che occorre un serio discernimento ecclesiale, fatto insieme, per vivere con maggiore consapevolezza la partecipazione e quella che viene chiamata “corresponsabilità differenziata”. Tutto questo richiede un’attenzione alla presenza missionaria dei laici, agli organismi di partecipazione e all’attivazione di ministeri battesimali. Uno strumento fondamentale è il Consiglio pastorale.
Nella lettera del 01 luglio 2026 il vescovo Gianpiero ricorda che il Sinodo ha indicato con chiarezza la necessità di rinnovare i consigli pastorali e quelli per gli affari economici, perché diventino luoghi privilegiati nei quali la comunità impara a leggere la realtà, ad ascoltare lo Spirito e a prendere decisioni alla luce del Vangelo.
Il Consiglio pastorale parrocchiale non è quindi un semplice organismo organizzativo, ma uno spazio nel quale la parrocchia impara a camminare insieme. È il luogo in cui presbiteri, diaconi, religiosi, religiose e laici possono ascoltarsi, confrontarsi e discernere le scelte pastorali più adatte alla vita concreta della comunità. Non si tratta solo di “fare riunioni”, ma di imparare uno stile ecclesiale nuovo, nel quale ciascuno porta il proprio contributo per il bene della comunità.
Come deciso nell’ultimo incontro rinnoveremo il nostro consiglio pastorale alla fine di agosto così da poter partecipare all’incontro diocesano previsto per sabato 12 settembre 2026. Vi invito a prendere visione del nuovo statuto (che trovate di seguito) e di cominciare a pensare i delegati dei diversi gruppi parrocchiali oltre ad alcune persone che riteniamo adatti a questo servizio. Fin d’ora invochiamo lo Spirito del Signore perché ci doni un cuore docile e sapiente.
La Vergine Maria, la Madre presente nel Cenacolo, accompagni i nostri passi.
STATUTO del CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Premessa
Il cammino che la Chiesa ha vissuto in questi anni – in modo particolare l’esperienza sinodale che ha coinvolto il popolo di Dio a livello universale e particolare – rende necessario intervenire sullo Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale, affinché questo importante organismo di partecipazione, nella sua composizione e nel suo modo di operare, possa rispondere a quanto lo Spirito Santo ha continuato a suggerire per una sua maggiore efficienza e una sua effettiva vitalità (cfr. Documento Finale della Seconda Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi – DF, 104).
Il cammino sinodale vissuto dalla Chiesa rappresenta il punto di riferimento e il criterio operativo del Consiglio Pastorale Parrocchiale, specialmente in relazione alle tre pratiche “del discernimento ecclesiale, della cura dei processi decisionali e dell’impegno a rendere conto del proprio operato e a rendere conto delle decisioni assunte” (DF, 79).
Il presente Statuto farà spesso riferimento al Documento Finale sopra citato, al quale si rimanda con particolare riguardo ai numeri che vanno dal 68 al 108.
Art. 1 Istituzione
A norma del § 1 del can. 536 CIC e alla luce del numero 104 del Documento Finale del Sinodo dei Vescovi, in ogni parrocchia della Diocesi di Ascoli Piceno e della Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto venga costituito il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP).
Art. 2 Natura
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è un organismo “nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l’attività pastorale” (can. 536 § 1 CIC). Secondo il dettato del § 2 del can. 536 CIC, il CPP è un organismo consultivo, presieduto dal Parroco, ed eretto dalle norme stabilite dal Vescovo. Il carattere consultivo definito dal Codice di Diritto Canonico deve essere opportunamente interpretato alla luce del Sinodo dei Vescovi, il quale afferma che “favorire la più ampia partecipazione possibile di tutto il Popolo di Dio ai processi decisionali è la via più efficace per promuovere una Chiesa sinodale” (DF, 87). Per questa ragione, il Parroco “ha il dovere di ascoltare coloro che partecipano alla consultazione e, di conseguenza, non può più agire come se non li avesse ascoltati. Non si discosterà, pertanto, dal frutto della consultazione, quando è concorde, senza una ragione che risulti prevalente e che va opportunamente espressa” (DF, 91). Dunque, nell’attesa di una opportuna “revisione della normativa canonica in chiave sinodale, che chiarisca tanto la distinzione quanto l’articolazione tra consultivo e deliberativo” (DF, 92), il CPP agisca in modo che il processo decisionale coinvolga tutti i membri del Consiglio, per poter giungere ad una decisione finale il più possibile condivisa.
Art. 3 Compiti
1. Per promuovere la vita e la missione della Chiesa, il CPP dovrà esercitare tre pratiche, da vivere nell’ascolto della Parola, nella preghiera e nel dialogo fraterno: – il discernimento comunitario per poter riconoscere le ispirazioni dello Spirito, secondo le indicazioni di DF 84;- il processo della maturazione del consensus fidelium, in vista delle decisioni da prendere, secondo le indicazioni di DF 93;- l’impegno a valutare l’esito delle decisioni assunte e a rendere conto del proprio operato soprattutto all’Assemblea comunitaria
2. Per poter apprendere e esercitare queste tre pratiche spirituali è necessario che ogni CPP dedichi del tempo alla propria formazione, anche con l’aiuto delle opportune iniziative della Diocesi
Art. 4 Composizione
1. Il discernimento ecclesiale, che trova nel CPP un luogo di particolare espressione, richiede che i membri abbiano almeno sedici anni, siano battezzati, credenti, e dotati di “libertà interiore, umiltà, preghiera, fiducia reciproca, apertura alla novità e abbandono alla volontà di Dio” (DF, 82). “È fondamentale che in questi organismi siedano battezzati impegnati nella testimonianza della fede nelle ordinarie realtà della vita e nelle dinamiche sociali, con una riconosciuta disposizione apostolica e missionaria, non solo persone impegnate nell’organizzazione della vita e dei servizi interni alla comunità. In questo modo il discernimento ecclesiale beneficerà di una maggiore apertura, capacità di analisi della realtà e pluralità di prospettive” (DF, 106).
2. I membri del CPP siano scelti in modo che la porzione del popolo di Dio che compone la Parrocchia sia realmente rappresentata; lì dove opportuno, in vista di quell’ascolto “di tutti” così fondamentale per il discernimento della volontà di Dio 1, si può prevedere la partecipazione temporaneo o occasionale di rappresentanti di altre Chiese o di altre religioni (1Discorso di Papa Francesco ai fedeli di Roma del 18 settembre 2021(DF 106) o di persone in ricerca spirituale o non credenti, di persone competenti in campi specifici per un confronto utile al Consiglio
3. Fanno parte del CPP membri di diritto, eletti o nominati, da un minimo di sei persone (di cui almeno tre eletti), nelle parrocchie più piccole, fino ad un massimo di venticinque persone (di cui almeno dieci eletti) nelle parrocchie più grandi.
4. Sono membri di diritto: il Parroco e i Vicari parrocchiali; i Diaconi permanenti che prestano servizio in Parrocchia; un rappresentante di ogni famiglia religiosa maschile e femminile presente in Parrocchia.
5. Sono membri eletti: un delegato di ogni associazione o gruppo ecclesiale riconosciuto, scelto dalla comunità di appartenenza; un rappresentante per settori pastorali particolarmente significativi per la comunità parrocchiale (caritas, giovani, catechisti dell’iniziazione cristiana, ecc.); alcuni rappresentanti eletti dall’Assemblea parrocchiale su liste predisposte dal CPP uscente sulla base di una consultazione sinodale. Qualora non si ritenesse opportuno precedere all’elezione, il Parroco proceda direttamente alla nomina, ma sempre sulla base degli esiti di una consultazione sinodale che esprima il più possibile la realtà della comunità (DF, 104).
6. La consultazione dei fedeli può avvenire in questo modo: in una domenica adatta dell’anno liturgico, terminata la celebrazione, dopo una breve catechesi sul discernimento e sul ruolo del CPP, il Parroco chiederà a tutti di indicare, per iscritto e in maniera anonima, dei nomi per il CPP. Una volta individuati in questa maniera i candidati può procedere alla nomina diretta di alcuni di loro o alla composizione delle liste per l’elezione. Si evitino dinamiche di competizione, ma si conservi sempre lo stile del discernimento di ciò che lo Spirito suggerisce.
7. Del procedimento seguito nella votazione e dell’esito della stessa deve essere redatto e conservato, a cura del Parroco o della Commissione elettorale, un verbale contenente il numero di coloro che hanno votato, chi ha riportato voti e quanti voti ha ottenuto. Per la validità dell’elezione è necessaria l’accettazione da parte di chi è stato eletto.
8. Poiché il CPP è il luogo delle decisioni comuni, per evitare dinamiche “di parte”, non possono essere elette o nominate persone che abbiano ruoli apicali di responsabilità in istituzioni politiche e partitiche locali: nel caso in cui un membro del CPP si candidi alle elezioni amministrative, si decade dal CPP
9. La composizione del CPP venga comunicata al Delegato Diocesano per la Pastorale. Due membri del CPP fungano da referenti per il Cammino Sinodale
Art. 5 Revoca della nomina
Su parere della maggioranza assoluta del CPP e con il consenso del Parroco, viene revocato l’incarico a quel membro che, durante il suo mandato, contraddicesse gravemente e pubblicamente alla sua identità cristiana.
Art. 6 Durata del mandato
Il CPP dura in carica tre anni. I singoli consiglieri possono essere riconfermati per un
secondo triennio. I membri eletti dimissionari o decaduti saranno sostituiti da chi li segue nel risultato elettorale o da chi verrà indicato dalla realtà associativa che li ha espressi.
Art. 7 Parrocchia vacante
Nel caso in cui, a norma del diritto, la Parrocchia diventa vacante, le funzioni del CPP restano sospese, a meno che, tenuto conto di particolari circostanze, il Vescovo non disponga diversamente. Cessata la vacanza della Parrocchia, il CPP illustri al nuovo Parroco la vita pastorale della parrocchia, la sua storia, il senso delle scelte pastorali compiute; dopo di che il nuovo Parroco, a sua discrezione, potrà mantenere o rinnovare il CPP, che comunque rimarrà in carica fino al completamento dei tre anni previsti. Il Parroco titolare di più Parrocchie è caldamente esortato a costituire un CPP interparrocchiale. I Parroci di Parrocchie che insistono nella stessa zona pastorale possono decidere di costituire un unico CPP
Art. 8 Il Presidente
Spetta al Parroco presiedere il CPP e custodire il livello spirituale del discernimento comunitario e del processo della maturazione del consensus fidelium, in vista delle decisioni da prendere in obbedienza allo Spirito Santo. Un CPP può redigere un proprio Regolamento, che diventa esecutivo dopo l’approvazione del Vescovo
Art. 9 Il Segretario
1. Il Segretario del CPP è sempre un laico, uomo o donna. Viene eletto alla prima riunione del CPP tra uno dei suoi membri. Perché l’elezione sia valida il candidato deve aver riportato la maggioranza assoluta dei voti dei membri aventi diritto. Ogni membro può esprimere nella scheda una sola preferenza. Una volta avvenuta l’elezione occorre l’accettazione dell’eletto e la conferma del Parroco.
2. Spetta al Segretario convocare, d’intesa con il Parroco, le riunioni del CPP, comunicando il relativo ordine del giorno; eventualmente moderare le assemblee; redigere il verbale di ogni incontro; tenere i collegamenti con le realtà parrocchiali.
3. Il Segretario, nello svolgimento delle sue mansioni, può essere coadiuvato da due o tre membri. In caso di sua assenza il CPP elegge un Segretario che svolge le funzioni di supplente per quella riunione.
Ar. 10 Le Riunioni
1. Il CPP si riunisce abitualmente ogni due mesi. Può essere convocato in via straordinaria dal Parroco o su richiesta di due terzi dei membri del CPP.
2. Per la validità della riunione del CPP è richiesta la presenza di due terzi degli aventi diritto. Le riunioni del CPP, di regola, non sono aperte al pubblico.
3. Nello svolgimento delle riunioni si tenga conto delle concrete indicazioni operative contenute nel Documento Finale del Sinodo dei Vescovi al numero 84 relative al discernimento comunitario per poter riconoscere le ispirazioni dello Spirito: a) la presentazione chiara dell’oggetto del discernimento e la messa a disposizione di informazioni e strumenti adeguati per la sua comprensione; b) un tempo conveniente per prepararsi con la preghiera, l’ascolto della Parola di Dio e la riflessione sul tema; c) una disposizione interiore di libertà rispetto ai propri interessi, personali e di gruppo, e l’impegno per la ricerca del bene comune; d) un ascolto attento e rispettoso della parola di ciascuno; e) la ricerca di un consenso il più ampio possibile, che emergerà attraverso ciò che più “fa ardere i cuori” (cfr. Lc 24,32), senza nascondere i conflitti e senza cercare compromessi al ribasso; f) la formulazione da parte di chi guida il processo del consenso raggiunto e la sua presentazione a tutti i partecipanti, perché manifestino se vi si riconoscono o meno. Sulla base del discernimento, maturerà la decisione opportuna che impegna l’adesione di tutti, anche quando il proprio parere non è stato accolto, e un tempo di recezione nella comunità, che potrà portare a successive verifiche e valutazioni” (DF, 84).
4. Nello svolgimento delle riunioni si tenga conto delle concrete indicazioni operative contenute nel Documento Finale del Sinodo dei Vescovi al numero 93 relative al processo della maturazione del consensus fidelium, in vista delle decisioni da prendere: “La cura per l’ordinato svolgimento e una chiara assunzione della responsabilità dei partecipanti sono fattori cruciali per la fecondità dei processi decisionali nelle modalità qui prospettate:
a) spetta in particolare all’autorità: definire con chiarezza l’oggetto della consultazione e della deliberazione, nonché il soggetto a cui compete l’assunzione della decisione; identificare coloro che devono essere consultati, anche in ragione di competenze specifiche o del coinvolgimento nella questione; fare in modo che tutti i partecipanti abbiano effettivo accesso alle informazioni rilevanti, in modo da poter formulare il proprio parere a ragion veduta;
b) coloro che esprimono il proprio parere in una consultazione, singolarmente o come membri di un organo collegiale, si assumono la responsabilità di: offrire un parere sincero e onesto, in scienza e coscienza; rispettare la confidenzialità delle informazioni ricevute; offrire una formulazione chiara del proprio avviso, identificandone i punti principali, in modo che l’autorità, qualora dovesse decidere in modo difforme dal parere ricevuto, possa spiegare come ne ha tenuto conto nella sua deliberazione;
c) una volta che l’autorità competente ha formulato la decisione, avendo rispettato il processo di consultazione e chiaramente espresso le motivazioni alla sua base, tutti, in ragione del vincolo di comunione che unisce i Battezzati, sono tenuti a rispettarla e metterla in atto, anche quando non corrisponde al proprio punto di vista, fatto salvo il dovere di partecipare con onestà anche alla fase della valutazione. Resta sempre possibile fare appello all’autorità superiore, nei modi stabiliti dal diritto. (DF 93)
Art. 11 Dimissioni dal CPP
Le dimissioni di un membro del CPP devono essere motivate in via personale al Parroco e presentate al CPP stesso.Decade dal mandato colui che è assente per tre riunioni consecutive senza giusta causa.
Art. 12 Dichiarazioni pubbliche
Per emanare dichiarazioni o mozioni che interessano la parrocchia, con esclusione, in ogni caso, di argomenti a contenuto partitico, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei membri, con il nulla osta esplicito del Parroco.
Art. 13 Questioni particolari
Le questioni di carattere riservato, riguardanti il CPP o l’intera Comunità, saranno trattate con estrema prudenza e con spirito evangelico, secondo i criteri propri della correzione fraterna indicata da Mt 18, 15-18.
Art. 14 Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio Parrocchiale degli Affari Economici
La distinzione dei Consigli richiede che, nello spirito di unità dell’azione pastorale parrocchiale, ci sia stretto collegamento tra loro. Sarà necessario che almeno uno dei membri del CPAE partecipi anche alle riunioni del CPP.
Art. 15 Equipe ministeriale e Commissioni
1. Per facilitare la realizzazione delle linee pastorali decise dal Consiglio, possono essere costituite delle equipe ministeriali, formate dai presbiteri e diaconi della parrocchia, dai ministri istituiti e da altri ministeri di fatto a cui è stato affidato dal parroco un settore della vita pastorale. E’ opportuno che una unità o zona pastorale formata da più parrocchie costituisca un’unica equipe ministeriale
2. Il CPP può prevedere anche la costituzione di Commissioni per l’approfondimento di studio e la realizzazione di programmazioni in un ambito specifico della pastorale parrocchiale. Alle Commissioni partecipano alcuni membri del Consiglio e altre persone che non fanno parte del CPP
Art. 17 Assemblea parrocchiale
All’inizio del suo mandato il CPP verrà presentato ufficialmente alla Comunità ecclesiale durante un’Assemblea domenicale. Nello spirito del cammino sinodale, è particolarmente raccomandato che, su iniziativa del CPP, venga recepito quanto si legge nel Documento Finale: “Come modello di consultazione e ascolto, si propone anche lo svolgimento di Assemblee ecclesiali a tutti i livelli con una certa regolarità, cercando di non limitare la consultazione all’interno della Chiesa Cattolica, ma aprendosi all’ascolto del contributo di altre Chiese e Comunioni cristiane e rimanendo attenti alle altre religioni presenti sul territorio” (DF, 107). Ogni Parrocchia organizzi un’Assemblea comunitaria almeno una volta l’anno, per pregare e discernere insieme, condividere le linee pastorali dell’anno, verificare le scelte fatte.